Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2008
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «cittadino di un paese terzo» chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, del trattato né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all', paragrafo 5, del codice frontiere Schengen; 2) «soggiorno irregolare» la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all' del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro; 3) «rimpatrio» il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: — nel proprio paese di origine, o — in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o — in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato; 4) «decisione di rimpatrio» decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio; 5) «allontanamento» l'esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro; 6) «divieto d'ingresso» decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio; 7) «rischio di fuga» la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga; 8) «partenza volontaria»: l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio; 9) «persone vulnerabili»: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
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Definizioni (Art. 3 Direttiva (UE) 2008/115) — Testo vigente | Portale Normativo