Art. 5
Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute
In vigore dal 16 dic 2008
Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute
Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:
a)
l'interesse superiore del bambino;
b)
la vita familiare;
c)
le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
e rispettano il principio di non-refoulement.
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