Art. 5

Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute

In vigore dal 16 dic 2008
Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione: a) l'interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement.
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