Art. 4

Modifica della direttiva 2000/53/CE

In vigore dal 16 dic 2008
Modifica della direttiva 2000/53/CE Dal 1o dicembre 2010, nella direttiva 2000/53/CE, all’, il punto 11 è sostituito dal seguente: «11) “sostanza pericolosa”, le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*8); a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1. (*8)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»."
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Modifica della direttiva 2000/53/CE (Art. 4 Direttiva (UE) 2008/112) — Testo vigente | Portale Normativo