Art. 4
Modifica della direttiva 2000/53/CE
In vigore dal 16 dic 2008
Modifica della direttiva 2000/53/CE
Dal 1o dicembre 2010, nella direttiva 2000/53/CE, all’, il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11)
“sostanza pericolosa”, le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*8);
a)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c)
classe di pericolo 4.1;
d)
classe di pericolo 5.1.
(*8)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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