Art. 2
Modifiche della direttiva 88/378/CEE
In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche della direttiva 88/378/CEE
La direttiva 88/378/CEE è modificata come segue:
1)
i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;
2)
dal 1o dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*3), in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:
i)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii)
classe di pericolo 4.1;
iv)
classe di pericolo 5.1.
(*3)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;"
3)
dal 1o giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*4), in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:
i)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii)
classe di pericolo 4.1;
iv)
classe di pericolo 5.1.
(*4)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;"
4)
dal 1o dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3.
I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (*5), o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c)
classe di pericolo 4.1;
d)
classe di pericolo 5.1,
in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.
(*5)
GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.»;"
5)
dal 1o giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3.
I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c)
classe di pericolo 4.1;
d)
classe di pericolo 5.1,
in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.»;
6)
dal 1o dicembre 2010, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
«4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici:
a)
ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l’uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
i)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii)
classe di pericolo 4.1;
iv)
classe di pericolo 5.1,
ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.»;
7)
dal 1o giugno 2015, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
«4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici
a)
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l’uso dei giocattoli che contengono sostanze o miscele che corrispondono a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I di tale regolamento:
i)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii)
classe di pericolo 4.1;
iv)
classe di pericolo 5.1,
ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:112:oj#art-2