Art. 1
Modifiche della direttiva 76/768/CEE
In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche della direttiva 76/768/CEE
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1)
i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;
2)
all’articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (*1), o nell’allegato IX della presente direttiva.
(*1)
GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.»;"
3)
dal 1o dicembre 2010, l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 ter
È vietato l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*2). A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l’utilizzo nei prodotti cosmetici.
(*2)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;"
4)
dal 1o dicembre 2010, all’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c)
classe di pericolo 4.1;
d)
classe di pericolo 5.1.»;
5)
nell’allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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