Art. 3

Modifiche della direttiva 1999/13/CE

In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche della direttiva 1999/13/CE La direttiva 1999/13/CE è così modificata: 1) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo; 2) l’ è così modificato: a) dal 1o dicembre 2010, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*6), sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono quanto prima sostituite, nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all’, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive. (*6)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;" b) dal 1o giugno 2015, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*7), sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono quanto prima sostituite, nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all’, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive. (*7)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 »;" c) il paragrafo 8 è modificato come segue: i) i termini «la frase di rischio R40» sono sostituiti dai termini «le frasi di rischio R40 o R68»; ii) i termini «l’etichettatura R40» sono sostituiti dai termini «l’etichettatura R40 o R68»; iii) dal 1o giugno 2015, i termini «le frasi di rischio R40 o R68» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341 o H351»; iv) dal 1o giugno 2015, i termini «l’etichettatura R40 o R68» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341 o H351»; d) dal 1o giugno 2015, al paragrafo 9, i termini «frasi di rischio» sono sostituiti dai termini «indicazioni di pericolo»; e) il paragrafo 13 è modificato come segue: i) i termini «l’etichettatura R40, R60 o R61» sono sostituiti dai termini «le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61»; ii) dal 1o giugno 2015, i termini «le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341, H351, H360F o H360D».
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Modifiche della direttiva 1999/13/CE (Art. 3 Direttiva (UE) 2008/112) — Testo vigente | Portale Normativo