Art. 22

Controllo dello Stato di approdo

In vigore dal 19 nov 2008
Controllo dello Stato di approdo 1.   Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall’, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest’ultimo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato o ne sia stata validamente dispensata. 2.   Nell’esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 95/21/CE.
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