Art. 21

Rivalutazione

In vigore dal 19 nov 2008
Rivalutazione 1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all’, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall’allegato II e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione. 2.   La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell’ e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW. 3.   La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
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