Art. 20
Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW
In vigore dal 19 nov 2008
Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW
1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi.
La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’, paragrafo 1.
2. Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi.
La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’, paragrafo 1.
3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l’adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW.
6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro.
Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell’attuazione della decisione.
7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell’, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un’esperienza supplementare di servizio in mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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