Art. 9

In vigore dal 22 ott 2008
1.   Quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro. 2.   La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza di cui all’, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:94:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo