Art. 12
In vigore dal 22 ott 2008
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:
a)
di adottare le misure necessarie per evitare abusi;
b)
di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’ o l’obbligo di garanzia di cui all’, qualora risulti che l’esecuzione dell’obbligo non si giustifica per l’esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro;
c)
di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’ o l’obbligo di garanzia di cui all’, qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività.
Storico versioni
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