Art. 10

In vigore dal 22 ott 2008
1.   Ai fini dell’attuazione dell’, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi di garanzia menzionati all’, primo comma, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell’organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori subordinati. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri gli estremi delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:94:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo