Art. 10
In vigore dal 22 ott 2008
1. Ai fini dell’attuazione dell’, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi di garanzia menzionati all’, primo comma, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell’organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori subordinati.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri gli estremi delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.
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