Art. 2
In vigore dal 22 ott 2008
1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:
a)
ha deciso l’apertura del procedimento; oppure
b)
ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione».
Tuttavia gli Stati membri non possono escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:
a)
i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;
b)
i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE;
c)
i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 91/383/CEE.
3. Gli Stati membri non possono condizionare il diritto dei lavoratori subordinati ad avvalersi della presente direttiva ad una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.
4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.
Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dal capo IV.
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