Art. 10

Modifiche della direttiva 90/429/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 90/429/CEE La direttiva 90/429/CEE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Tutti i centri di raccolta dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta dello sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’ per il quale l’autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: a) soddisfa le condizioni: i) per essere riconosciuto come centro di raccolta dello sperma di cui al capitolo I dell’allegato A; ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato; b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità; c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario; d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2.   L’elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo in questione e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3.   Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»; 3) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all’ della suddetta direttiva.».
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