Art. 12

Modifiche della direttiva 91/68/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 91/68/CEE La direttiva 91/68/CEE è così modificata: 1) all’articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento può limitarsi a una o più specie trattate dalla presente direttiva, ad animali per l’allevamento o l’ingrasso o agli animali da macello. L’autorità competente redige e tiene aggiornato un elenco dei centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione specifici e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»; 2) all’articolo 8 ter è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività e dei rispettivi numeri di registrazione e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.».
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