Art. 15
Modifiche della direttiva 92/65/CEE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 92/65/CEE
La direttiva 92/65/CEE è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri provvedono affinché, senza pregiudizio delle decisioni da prendere in applicazione degli , formino oggetto di scambi unicamente lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.
2. Senza pregiudizio di eventuali criteri da rispettare ai fini dell'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina deve:
—
essere stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti della direttiva 91/68/CEE,
—
provenire da animali che rispondano alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II,
—
essere stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III,
—
essere accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme ad un modello da definire secondo la procedura di cui all'.
3. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina devono:
—
essere stati prelevati su donatrici che rispondano alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta o essere stati prodotti da un gruppo di produzione riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro e soddisfare le condizioni da stabilire nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura di cui all',
—
essere stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio appropriato, nonché immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III,
—
essere accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme ad un modello da definire secondo la procedura di cui all'.
Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del paragrafo 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni della direttiva 90/429/CEE per i suini.
Eventuali garanzie supplementari possono essere definite secondo la procedura di cui all'.
4. L’autorità competente dello Stato membro interessato registra i centri riconosciuti di cui al primo trattino del paragrafo 2 e i gruppi riconosciuti di cui al primo trattino del paragrafo 3 e dà a ogni centro e gruppo un numero di registrazione veterinario.
Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco dei suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente paragrafo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’.
5. Le condizioni di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari applicabili allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di specie non menzionate nei paragrafi 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'.
In attesa della definizione di condizioni di polizia sanitaria e di modelli di certificati sanitari applicabili agli scambi di tali sperma, ovuli ed embrioni, continuano ad applicarsi le norme nazionali.»;
2)
all’, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
Ogni ente, istituto e centro riconosciuto è registrato e riceve un numero di registrazione dall’autorità competente.
Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti, istituti e centri e dei rispettivi numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’.»;
3)
all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all' possono formare oggetto di importazioni nella Comunità soltanto se:
a)
provengono da un paese terzo compreso in un elenco da redigere conformemente al paragrafo 3, lettera a);
b)
sono accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello da elaborare secondo la procedura di cui all', firmato dall'autorità competente del paese esportatore che attesta che:
i)
gli animali
—
soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie equivalenti di cui al paragrafo 4, e
—
provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C;
ii)
lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle da definire nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura di cui all'.
In attesa della definizione di elenchi dei paesi terzi, degli organismi riconosciuti di cui alla lettera b), delle condizioni di polizia sanitaria e dei modelli di certificati sanitari di cui alle lettere a) e b), continuano ad applicarsi le norme nazionali, a condizione che non siano più favorevoli di quelle stabilite nel capitolo II.
3. È stabilito quanto segue:
a)
secondo la procedura di cui all’, un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi in grado di fornire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti a quelle di cui al capitolo II sugli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni;
b)
in conformità a questo punto, un elenco di centri riconosciuti o di gruppi di cui all’, paragrafo 2, primo trattino, e paragrafo 3, primo trattino, situati in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per i quali l’autorità competente è in grado di dare le garanzie previste dall’, paragrafi 2 e 3.
L’elenco dei centri e dei gruppi riconosciuti di cui al primo comma e dei relativi numeri di registrazione veterinari è comunicato alla Commissione.
L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro o di un gruppo se esso non soddisfa più le condizioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, e ne informa immediatamente la Commissione.
La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del secondo e terzo comma dall’autorità competente del paese terzo e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’;
c)
secondo la procedura di cui all’, i requisiti specifici di polizia sanitaria, soprattutto per tutelare la Comunità da talune malattie esotiche, o garanzie equivalenti a quelle previste nella presente direttiva.
I requisiti specifici e le garanzie equivalenti fissati per i paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelli previsti nel capitolo II.»;
4)
all’, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all’ della suddetta direttiva.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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