Art. 22

Modifiche della direttiva 2002/60/CE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 2002/60/CE La direttiva 2002/60/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) in ogni Stato membro, un laboratorio nazionale è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici in conformità dell’allegato IV. Gli Stati membri mettono i dati del proprio laboratorio nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»; 2) l’allegato IV è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina africana»; b) il punto 1 è soppresso.
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