Art. 22
Modifiche della direttiva 2002/60/CE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 2002/60/CE
La direttiva 2002/60/CE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
in ogni Stato membro, un laboratorio nazionale è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici in conformità dell’allegato IV.
Gli Stati membri mettono i dati del proprio laboratorio nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»;
2)
l’allegato IV è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina africana»;
b)
il punto 1 è soppresso.
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