Art. 23

Modifiche della direttiva 2005/94/CE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 2005/94/CE All’articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri designano un laboratorio nazionale di riferimento e mettono i dati ad esso relativi e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2.».
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