Art. 1

Modifiche della direttiva 64/432/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 64/432/CEE La direttiva 64/432/CEE è così modificata: 1) all', paragrafo 2, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente: «provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di età superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 2.2, nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine o in una struttura e alle condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all’.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Gli Stati membri designano gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D. Essi ne aggiornano gli elenchi, mettendoli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Mansioni e responsabilità di siffatti istituti statali, laboratori nazionali di riferimento ed enti ufficiali sono stabilite negli allegati B e C e nel capitolo II dell’allegato D. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»; 3) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento ai centri di raccolta può limitarsi a una specie particolare o agli animali da allevamento e da produzione o agli animali da macello. L’autorità competente redige e aggiorna un elenco di centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»; 4) all’, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività e dei rispettivi numeri di registrazione e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 6.   Norme dettagliate per applicare il paragrafo 5 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»; 5) l' è sostituito dal seguente: « Gli allegati A e D (capitolo I) sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarli all'evoluzione tecnica e scientifica. Gli allegati B, C, D (capitolo II), E ed F sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.»; 6) l’allegato B è così modificato: a) il punto 4.1 è sostituito dal seguente: «4.1.   Compiti e responsabilità Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali designati conformemente all’articolo 6 bis sono responsabili, nei rispettivi Stati membri, della prova ufficiale delle tubercoline o dei reagenti di cui ai paragrafi 2 e 3 per garantire che ciascuna tubercolina o reagente sia adeguato rispetto alle norme di cui rispettivamente al punto 2.1 e al paragrafo 3.»; b) il punto 4.2 è soppresso; 7) l'allegato C è così modificato: a) al punto 4.1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I laboratori nazionali di riferimento designati ai sensi dell'articolo 6 bis hanno la responsabilità di:»; b) il punto 4.2 è soppresso; 8) all’allegato D, capitolo II.A, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali che, ai sensi dell’articolo 6 bis, sono designati per coordinare le norme e i metodi di diagnosi delle prove per la leucosi enzootica bovina devono essere responsabili della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CE di riferimento (siero EI) fornito dal National Veterinary Institute, Technical University of Denmark. 3. Gli antigeni standard usati dal laboratorio devono essere presentati almeno una volta all’anno agli istituti statali, ai laboratori nazionali di riferimento o agli enti ufficiali designati ai sensi dell’articolo 6 bis, per essere provati rispetto al siero ufficiale CE di riferimento. Oltre a tale standardizzazione, l’antigene usato può essere tarato secondo il metodo di cui alla sezione B.».
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