Art. 6

Modifiche della direttiva 89/556/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 89/556/CEE La direttiva 89/556/CEE è così modificata: 1) all’, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   L’autorità competente di ogni Stato membro interessato registra i gruppi di raccolta degli embrioni e dà un numero di registrazione veterinario a ogni gruppo. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Gli Stati membri autorizzano importazioni di embrioni solo se spedite da un gruppo di raccolta o produzione degli embrioni situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’, per il quale la competente autorità del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: a) soddisfa le condizioni: i) per essere riconosciuto come gruppo per la raccolta e la produzione di embrioni di cui al capitolo I dell’allegato A; ii) riguardo alla raccolta, alla lavorazione, alla conservazione e al trasporto di embrioni da parte di gruppi siffatti, di cui al capitolo II del suddetto allegato; b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità; c) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2.   L’elenco dei gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’ e dai quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità è comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo in questione e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3.   Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»; 3) l' è sostituito dal seguente: « Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all’ della suddetta direttiva.».
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