Art. 4
Modifiche della direttiva 88/661/CEE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 88/661/CEE
La direttiva 88/661/CEE è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 bis
Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all', lettera c), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 7 bis
Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all’, lettera d), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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