Art. 4

Modifiche della direttiva 88/661/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 88/661/CEE La direttiva 88/661/CEE è così modificata: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all', lettera c), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all’, lettera d), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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