Art. 35

Registro dell’infrastruttura

In vigore dal 17 giu 2008
Registro dell’infrastruttura 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché sia pubblicato e aggiornato un registro dell’infrastruttura sulla base della periodicità di aggiornamento di cui al paragrafo 2. Detto registro riporta, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali (per esempio, i parametri fondamentali) e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le informazioni che debbono figurare nel registro dell’infrastruttura. 2.   L’Agenzia elabora un progetto di specifiche su tale registro, concernenti la sua presentazione e il suo formato nonché la periodicità di aggiornamento e le modalità d’uso che lo caratterizzano, tenendo conto di un periodo di transizione appropriato per le infrastrutture messe in servizio prima dell’entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione adotta le specifiche secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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