Art. 37

Motivazione

In vigore dal 17 giu 2008
Motivazione Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e concernente la valutazione della conformità o dell’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità, la verifica dei sottosistemi facenti parte del sistema ferroviario nonché in applicazione degli , è motivata in modo preciso. Essa è notificata all’interessato al più presto, con l’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.
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