Art. 39

Relazioni e informazione

In vigore dal 17 giu 2008
Relazioni e informazione 1.   Ogni tre anni, e per la prima volta il 19 luglio 2011, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’interoperabilità del sistema ferroviario. Detta relazione contiene anche un’analisi dei casi previsti all’. 2.   La Commissione, entro il 19 luglio 2013, pubblica una relazione comprendente un’analisi dell’applicazione del capo V e dei miglioramenti nel riconoscimento transnazionale dei veicoli ferroviari nella Comunità in termini di lunghezza e costi delle procedure per i richiedenti. Se del caso, la relazione valuta anche l’impatto delle varie opzioni in vista di un’ulteriore semplificazione delle procedure relative all’autorizzazione dei veicoli. In tal caso sono analizzate diverse opzioni concernenti la cooperazione tra le autorità nazionali di sicurezza e l’Agenzia. 3.   L’Agenzia elabora e aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un prospetto del livello di interoperabilità del sistema ferroviario. Tale strumento si avvale delle informazioni incluse nei registri previsti agli .
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