Art. 33

Registri nazionali dei veicoli

In vigore dal 17 giu 2008
Registri nazionali dei veicoli 1.   Ciascuno Stato membro tiene un registro dei veicoli ferroviari di cui è autorizzato l’esercizio sul suo territorio. Il registro soddisfa i criteri seguenti: a) rispetta le specifiche comuni definite al paragrafo 2; b) è tenuto e aggiornato da un organismo indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria; c) deve essere accessibile alle autorità preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli della direttiva 2004/49/CE, nonché, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione designati ai sensi dell’ della direttiva 2001/14/CE all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, nonché all’Agenzia, all’impresa ferroviaria, ai gestori delle infrastrutture e alle persone/organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel registro. 2.   Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo la procedura di regolamentazione cui all’, paragrafo 3, sulla base del progetto di specifiche elaborato dall’Agenzia. Questi progetti di specifiche includono: il contenuto, il formato dei dati, l’architettura funzionale e tecnica, le modalità operative, incluse le modalità per lo scambio di dati, le norme per l’introduzione e la consultazione dei dati. Per ciascun veicolo il registro contiene almeno le seguenti informazioni: a) il NEV; b) estremi della dichiarazione «CE» di verifica e dell’organismo che l’ha rilasciata; c) estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati indicato all’; d) generalità del proprietario del veicolo o del suo detentore; e) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo; f) organismo responsabile della manutenzione. 3.   Il titolare dell’immatricolazione comunica immediatamente all’autorità di qualsiasi Stato membro di autorizzazione qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all’immatricolazione dello stesso. 4.   Fintantoché i registri di immatricolazione nazionali degli Stati membri non sono collegati, ciascuno Stato membro aggiorna il proprio registro inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al suo registro, limitatamente ai dati che lo riguardano. 5.   Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese terzo e autorizzati in uno Stato membro per la messa in servizio nel suo territorio, tale Stato membro assicura che i dati elencati al paragrafo 2, lettere da d) a f), possano essere ricercati tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al paragrafo 2, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:57:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo