Art. 34

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

In vigore dal 17 giu 2008
Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati 1.   L’Agenzia istituisce e tiene un registro dei tipi di veicoli ferroviari cui gli Stati membri hanno rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio sulla rete ferroviaria della Comunità europea. Il registro soddisfa i criteri seguenti: a) è pubblico ed accessibile a tutti per via elettronica; b) è conforme alle specifiche comuni definite al paragrafo 4; c) è collegato con tutti i registri di immatricolazione nazionali. 2.   Per ciascun tipo di veicolo il registro riporta le informazioni seguenti: a) caratteristiche tecniche del tipo secondo le STI pertinenti; b) nome del fabbricante; c) date, estremi e Stati membri di rilascio delle autorizzazioni successive per il tipo di veicoli, con indicazione delle eventuali restrizioni o revoche. 3.   In caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un’autorizzazione del tipo in uno Stato membro, l’autorità nazionale di sicurezza dello stesso ne informa l’Agenzia affinché questa possa aggiornare il registro. 4.   Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, sulla base del progetto di specifiche elaborato dall’Agenzia. Questi progetti di specifiche includono: il contenuto, il formato dei dati, l’architettura funzionale e tecnica, le modalità operative e le norme per l’introduzione e la consultazione dei dati.
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