Art. 30

Compiti complementari

In vigore dal 17 giu 2008
Compiti complementari 1.   La Commissione può sottoporre al comitato qualsiasi questione relativa all’attuazione della presente direttiva. Se necessario, essa formula una raccomandazione di attuazione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il comitato può discutere qualsiasi questione relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario, comprese le questioni concernenti l’interoperabilità tra il sistema ferroviario della Comunità e quello di paesi terzi. 3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, concernenti l’adeguamento degli allegati da II a IX, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 4.   Il comitato, ove necessario, può creare gruppi di lavoro che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti, in particolare per assicurare il coordinamento degli organismi notificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:57:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo