Art. 13

Programmi di misure

In vigore dal 17 giu 2008
Programmi di misure 1.   Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell’, paragrafo 1. Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell’allegato VI. 2.   Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (21), dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (22), e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali. 3.   Nell’elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l’autorità o le autorità competenti di cui all’ a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione. Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un’analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici. 4.   I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti. 5.   Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull’ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all’autorità competente o all’organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi. 6.   Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5. 7.   Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 1. 8.   Gli Stati membri valutano l’incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque. 9.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione. 10.   Fatto salvo l’, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.
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