Art. 16
Comunicazioni e valutazione della Commissione
In vigore dal 17 giu 2008
Comunicazioni e valutazione della Commissione
Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.
Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.
Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:56:oj#art-16