Art. 18
Relazioni intermedie
In vigore dal 17 giu 2008
Relazioni intermedie
Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell’, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell’attuazione di tale programma.
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