Art. 10
Definizione di traguardi ambientali
In vigore dal 17 giu 2008
Definizione di traguardi ambientali
1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell’allegato III e delle caratteristiche che figurano nell’allegato IV.
Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.
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