Art. 9

Definizione di buono stato ecologico

In vigore dal 17 giu 2008
Definizione di buono stato ecologico 1.   Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I. Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell’allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfologia. Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell’uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell’allegato III. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell’, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest’ultima è stata stabilita. 3.   I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.
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