Art. 3

Responsabilità

In vigore dal 21 mag 2008
Responsabilità Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili: a) della valutazione della qualità dell’aria ambiente; b) dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori); c) della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni; d) dell’analisi dei metodi di valutazione; e) del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione; f) della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione. Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell’allegato I, punto C.
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