Art. 4
Istituzione di zone e agglomerati
In vigore dal 21 mag 2008
Istituzione di zone e agglomerati
Gli Stati membri istituiscono zone e agglomerati in tutto il loro territorio. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria sono svolte in tutte le zone e gli agglomerati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:50:oj#art-4