Art. 3
Responsabilità
In vigore dal 21 mag 2008
Responsabilità
Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:
a)
della valutazione della qualità dell’aria ambiente;
b)
dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
c)
della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni;
d)
dell’analisi dei metodi di valutazione;
e)
del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione;
f)
della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione.
Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell’allegato I, punto C.
Storico versioni
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