Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 mag 2008
Oggetto
La presente direttiva istituisce misure volte a:
1)
definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
2)
valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
3)
ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie;
4)
garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
5)
mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;
6)
promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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