Art. 14

Livelli critici

In vigore dal 21 mag 2008
Livelli critici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell’allegato XIII valutati a norma dell’allegato III, punto A. 2.   Nei casi in cui la misurazione in siti fissi è l’unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento non dev’essere inferiore al numero minimo indicato nell’allegato V, punto C. Se le informazioni in questione sono integrate da informazioni provenienti da misurazioni indicative o dalla modellizzazione, il numero minimo di punti di campionamento può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % a condizione che le concentrazioni valutate dell’inquinante interessato possano essere determinate secondo gli obiettivi di qualità dei dati indicati nell’allegato I, punto A.
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