Art. 12

Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite

In vigore dal 21 mag 2008
Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare la migliore qualità dell’aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.
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