Art. 13

Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana

In vigore dal 21 mag 2008
Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI. Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato. Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell’allegato III. I margini di tolleranza fissati nell’allegato XI si applicano a norma dell’, paragrafo 3 e dell’, paragrafo 1. 2.   Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto nell’aria ambiente sono indicate nell’allegato XII, punto A.
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