Art. 16
Valore-obiettivo e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana
In vigore dal 21 mag 2008
Valore-obiettivo e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che le concentrazioni di PM2,5 nell’aria ambiente non superino il valore-obiettivo definito nell’allegato XIV, punto D, a decorrere dalla data ivi indicata.
2. Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di PM2,5 nell’aria ambiente non superino il valore limite definito nell’allegato XIV, punto E, in tutte le loro zone e agglomerati a decorrere dalla data ivi indicata. Il rispetto di tale requisito è valutato a norma dell’allegato III.
3. I margini di tolleranza fissati nell’allegato XIV, punto E, si applicano a norma dell’, paragrafo 1.
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