Art. 13
Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali
In vigore dal 12 feb 2008
Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali
Gli Stati membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale ai seguenti tipi di società:
a)
società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, quali le imprese di trasporto pubblico, portuali, di fornitura di acqua, gas, elettricità, di cui lo Stato o le autorità regionali o locali possiedono almeno la metà del capitale sociale;
b)
società di capitali che, conformemente ai loro statuti ed in pratica, perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali, sociali, di assistenza o di educazione.
Gli Stati membri che esentano tali conferimenti di capitale dall’imposta sui conferimenti applicano tale esenzione anche alla messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata nel loro territorio, come stabilito nell’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:7:oj#art-13