Art. 11

Base imponibile dell’imposta sui conferimenti

In vigore dal 12 feb 2008
Base imponibile dell’imposta sui conferimenti 1.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettere a), c) e d), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento. L’applicazione dell’imposta sui conferimenti può essere differita finché i conferimenti sono effettuati. 2.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettere b), e) e f), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura appartenenti alla società al momento della trasformazione o del trasferimento, previa deduzione delle obbligazioni e degli oneri di cui la società è responsabile a tale momento. 3.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettera g), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dall’importo nominale dell’aumento. 4.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettera h), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale delle prestazioni di servizi effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di tali prestazioni. 5.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettere i) e j), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dall’importo nominale del prestito contratto. 6.   Nei casi contemplati dai paragrafi 1 e 2, il valore reale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio può essere utilizzato come base imponibile dell’imposta sui conferimenti, tranne nel caso in cui i conferimenti siano fatti esclusivamente in contanti. La base imponibile non può in nessun caso essere inferiore all’importo nominale delle quote sociali attribuite o appartenenti a ciascun socio.
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