Art. 11 · Base imponibile dell’imposta sui conferimenti

Art. 11

Base imponibile dell’imposta sui conferimenti

In vigore dal 12 feb 2008
Base imponibile dell’imposta sui conferimenti 1.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettere a), c) e d), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento. L’applicazione dell’imposta sui conferimenti può essere differita finché i conferimenti sono effettuati. 2.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettere b), e) e f), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura appartenenti alla società al momento della trasformazione o del trasferimento, previa deduzione delle obbligazioni e degli oneri di cui la società è responsabile a tale momento. 3.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettera g), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dall’importo nominale dell’aumento. 4.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettera h), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale delle prestazioni di servizi effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di tali prestazioni. 5.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’, lettere i) e j), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dall’importo nominale del prestito contratto. 6.   Nei casi contemplati dai paragrafi 1 e 2, il valore reale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio può essere utilizzato come base imponibile dell’imposta sui conferimenti, tranne nel caso in cui i conferimenti siano fatti esclusivamente in contanti. La base imponibile non può in nessun caso essere inferiore all’importo nominale delle quote sociali attribuite o appartenenti a ciascun socio.
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