Art. 10
Operazioni soggette all’imposta sui conferimenti e distribuzione della potestà impositiva
In vigore dal 12 feb 2008
Operazioni soggette all’imposta sui conferimenti e distribuzione della potestà impositiva
1. Se, conformemente all’, paragrafo 1, uno Stato membro continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, esso assoggetta all’imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale di cui all’, lettere da a) a d), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale.
Esso assoggetta all’imposta sui conferimenti anche i conferimenti di capitale di cui all’, lettere e) e f).
2. Se uno Stato membro continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, può continuare a farlo sui conferimenti di capitale di cui all’, lettere da g) a j), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale.
3. Se la sede della direzione effettiva di una società di capitali è situata in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro che continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, i conferimenti di capitale sono soggetti all’imposta sui conferimenti in tale Stato membro.
4. Se la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali sono situate in un paese terzo, la messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata in uno Stato membro che continua ad applicare l’imposta sui conferimenti può essere assoggettata a detta imposta in tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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