Art. 13 · Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali

Art. 13

Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali

In vigore dal 12 feb 2008
Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali Gli Stati membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale ai seguenti tipi di società: a) società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, quali le imprese di trasporto pubblico, portuali, di fornitura di acqua, gas, elettricità, di cui lo Stato o le autorità regionali o locali possiedono almeno la metà del capitale sociale; b) società di capitali che, conformemente ai loro statuti ed in pratica, perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali, sociali, di assistenza o di educazione. Gli Stati membri che esentano tali conferimenti di capitale dall’imposta sui conferimenti applicano tale esenzione anche alla messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata nel loro territorio, come stabilito nell’, paragrafo 4.
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