Art. 6
In vigore dal 20 dic 2007
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, le importazioni si considerano aventi natura non commerciale se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
hanno carattere occasionale;
b)
riguardano esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o merci destinate ad essere regalate.
La natura e la quantità delle merci non devono essere tali da indicare che l’importazione avviene per ragioni commerciali.
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