Art. 5

In vigore dal 20 dic 2007
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l’impresa che ha provveduto al trasporto del viaggiatore. Il carburante diverso da quello di cui all’ non è considerato bagaglio personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:74:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo