Art. 2

In vigore dal 20 dic 2007
Quando un viaggio comporta il transito nel territorio di un paese terzo o la partenza da un territorio di cui all’ la presente direttiva si applica solo se il viaggiatore non è in grado di dimostrare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro e non beneficiano di alcun rimborso dell’IVA o delle accise. Il sorvolo senza atterraggio non è considerato transito.
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